PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato: «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione».
      2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Il numero dei candidati presenti in ogni lista non può superare il numero complessivo dei deputati assegnati alla circoscrizione né essere inferiore ai due terzi. A pena di nullità della lista, la rappresentanza di ciascun genere non può superare il 60 per cento dei candidati».
      3. Il secondo comma dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto per una delle liste presentate nella circoscrizione tracciando, con la matita, sulla scheda un segno sul contrassegno della lista prescelta. L'elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza per candidati compresi nella lista prescelta. La seconda preferenza, ove indicata, deve, a pena di nullità, essere espressa in favore di un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome o il

 

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solo cognome del candidato prescelto sugli appositi spazi riportati a fianco del contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione».

      4. All'articolo 77, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

      «1-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato compreso nelle liste presentate nella circoscrizione. La cifra elettorale individuale di ciascun candidato è rappresentata dalla somma dei voti di preferenza espressi in favore del candidato nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione».

      5. All'articolo 83, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 3), lettera a), le parole: «almeno il 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «almeno il 3 per cento»;

          b) al numero 6), le parole: «almeno il 2 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «almeno il 3 per cento».

      6. All'articolo 84, comma 1, del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali è proclamato eletto il candidato più anziano per età».
      7. L'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.

 

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      8. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n  361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993», e successive modificazioni, la parola: «regionale» è soppressa.
      2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Il numero dei candidati presenti in ogni lista non può superare il numero complessivo dei deputati assegnati alla circoscrizione né essere inferiore ai due terzi. A pena di nullità della lista, la rappresentanza di ciascun genere non può superare il 60 per cento dei candidati».
      3. L'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza per candidati compresi nella lista prescelta. La seconda preferenza, ove indicata, deve, a pena di nullità, essere espressa in favore di un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome o il solo cognome del candidato prescelto sugli appositi spazi riportati a fianco del contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni».

 

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      4. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle sezioni elettorali della circoscrizione;

          b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato compreso nelle liste presentate nella circoscrizione. La cifra elettorale individuale di ciascun candidato è rappresentata dalla somma dei voti di preferenza espressi in favore del candidato nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione;

          c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione e il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

      5. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni

 

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dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

          b) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate, e individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

          c) individua quindi:

              1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

              2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito

 

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almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

          d) tra le coalizioni di liste di cui alla lettera c), numero 1), e le liste di cui alla lettera c), numero 2), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine, divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera c) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          e) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 170 seggi;

          f) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui alla lettera c), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

 

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          g) qualora la verifica di cui alla lettera e) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui alla lettera f). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui alla lettera f) per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera d). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui alla lettera c), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi della lettera d);

          h) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera c). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui alla lettera d), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui alla lettera c), numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire

 

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nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui alla lettera c). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria sono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista
 

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singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

          i) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui alla lettera f) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le

 

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parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

      2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 170 seggi, ad essa è ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 170 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 170, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
      3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, lettera c). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 139, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra

 

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elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
      4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, lettera g), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
      5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, lettera f), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, lettere h) e i). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
      6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali regionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
      7. Il presidente dell'ufficio centrale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui al comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali, è eletto il candidato più anziano per età.
      8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
 

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      9. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 8, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
      10. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 8 e 9 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
      11. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 8 e 9 agli uffici elettorali regionali ai fini delle relative proclamazioni».